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  ATTO COSTITUTIVO

Art. 1: I comparenti costituiscono un'associazione non avente scopo di lucro denominata A.N.P.eT. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PET E TERAPIA) con sede in Roma in Largo Temistocle Solera 10.

Art. 2: L'Associazione ha lo scopo di applicare, diffondere e tutelare i principi e le tecniche per la cura e la riabilitazione psichica e fisica dell’individuo.

Art. 3: Per quanto riguarda l'organizzazione, la rappresentanza, partecipazione ed iscrizione dei Soci, i comparenti dichiarano che l'Associazione stessa sarà regolata dallo Statuto composto di n. 18 articoli, che si allega al presente atto.

Art. 4: L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto di almeno tre membri, che restano in carica tre anni ed è rieleggibile; il tutto come agli articoli relativi del citato Statuto.

Art. 5: In sede di prima assemblea viene determinato in cinque il numero dei componenti del primo Comitato Direttivo, di cui vengono nominati membri i Signori: Bochicchio Federica (Presidente), …, Cardogna Enzo e Nardone Paolo.

Art. 6: La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 ed è rinnovabile salvo legittime deliberazioni diverse.

Art. 7: La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

Art. 8: Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative che verranno versate dai soci e da ogni altro contributo come meglio specificato nello statuto.

Art. 9. Per quanto non previsto nell'allegato Statuto, i comparenti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile in materia.

BOCHICCHIO FEDERICA

… … … … … … … … …

CARDOGNA ENZO

NARDONE PAOLO


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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART: 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione senza scopo di lucro denominata A.N.P.eT. (Associazione Nazionale Pet e Terapia) (nel prosieguo l’"Associazione").

ART. 2

SEDE

L’associazione ha sede in Roma in Largo Temistocle Solera 10.

Per deliberazione del Comitato Direttivo, potranno essere istituite altre sedi secondarie, delegazioni ed altri uffici direttivi, in tutto il territorio nazionale.

ART: 3

DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 ed è rinnovabile salvo legittime deliberazioni diverse.

ART: 4

SCOPO E ATTIVITA'

L’Associazione promuove l’attività di Terapia Assistita dagli Animali (TAA ovvero Pet Therapy) mediante l'uso terapeutico di animali per la prevenzione, il recupero, la cura ed il mantenimento della salute umana attraverso un rapporto di interazione tra uomo e animale.

L’Associazione contempla la possibilità di utilizzare le proprie strutture e conoscenze scientifiche e terapeutiche anche in ambiti della psicoterapia non strettamente correlati alla TAA ovvero Pet Therapy.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l’associazione svolgerà a favore dei propri associati le seguenti attività:

stabilendo contatti e collaborazioni e partecipando ad ogni iniziativa culturale e ricreativa ritenuta utile al conseguimento dello scopo sociale.

ART. 5

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

L'acquisizione della qualità di associato comporta l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto.

Sulle domande di ammissione e sulla qualifica del socio delibera il Comitato Direttivo a maggioranza; l’ammissione decorre dal momento in cui la domanda è accolta e dura un anno intero.

I Soci sono distinti in tre categorie:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione; nel loro ambito vengono eletti il Presidente ed il Segretario del Comitato Direttivo;

b) Soci Ordinari: laureati iscritti all'Albo degli psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, medici, veterinari;

c) Soci Aderenti: sono coloro che pur interessati agli scopi dell’associazione non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare soci ordinari.

Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Fondatori, è tenuto a pagare le quote sociali di iscrizione e contribuzione che vengono stabilite dal Comitato Direttivo.

ART: 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Il socio perde tale qualità per dimissioni, decadenza, esclusione, morosità e radiazione.

In quest'ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci a seguito di proposta motivata.

ART: 7

FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dalle quote di iscrizione e contribuzione dei soci, di privati o di Enti pubblici, comunali, regionali, nazionali ed internazionali, dai contributi derivanti da iniziative sociali e dai beni acquistati con tali versamenti.

ART: 8

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1) L'Assemblea dei Soci;
2) Il Comitato Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Segretario.

ART: 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio che parimenti sia in condizioni di intervenirvi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della gestione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso affisso non meno di dieci giorni prima della data fissata presso la sede o nei luoghi dove viene svolta l’attività e deve contenere l'indirizzo del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno; il termine di dieci giorni, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni.

Nell’avviso verrà pure indicata la data per la seconda convocazione nell'eventualità che in prima convocazione l’Assemblea non potesse validamente costituirsi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo ed in caso di sua assenza dal Segretario del Comitato Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per gli associati dissenzienti o non intervenuti, esse risulteranno dal verbale della riunione, che verrà trascritto in apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.

Alle votazioni per la nomina dei componenti del Comitato Direttivo non partecipano i Soci Aderenti.

ART: 10

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati:

ART: 11

COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri di cui almeno la metà più uno deve essere composta dai soci Fondatori.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario.

ART: 12

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

1) formula le direttive per i piani dell'attività dell'Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

2) approva il programma annuale di attività dell'Associazione e la relativa previsione di spesa;

3) delibera sul consuntivo di gestione e sulla relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

4) delibera sull'ammissione dei nuovi associati; sulla determinazione delle quote sociali; sull'ammissione dei Soci Ordinari ed Aderenti;

5) nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario;

6) delibera in merito ai poteri da attribuire al Segretario;

7) delibera in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell'Associazione.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Comitato debbono essere approvati dal Comitato stesso e trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART: 13

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi nonchè la firma sociale spettano al Presidente.

ART: 14

PRESIDENTE

Il Presidente sovraintende all'attività sociale dando esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo e compiendo tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per il raggiungimento delle finalità sociali.

ART: 15

SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di assicurare la continuità operativa dell'Associazione predisponendo e curando lo svolgimento dei programmi, il coordinamento delle iniziative e l'attuazione delle deliberazioni degli organi deliberanti.

ART: 16

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo della gestione, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea.

ART: 17

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Alla votazione non partecipano i soci Aderenti.

La mancanza della pluralità dei soci Fondatori è causa di scioglimento dell’Associazione.

L'Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART: 18

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di associazione del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.


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